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Evoluzione nella tutela del credito. L'azione revocatoria dall'art. 2901 c.c. al nuovo art. 2929 bis c.c.

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Con il Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83, conv. In legge n. 132 del 6 agosto 2015, il legislatore, introducendo nel codice civile l'art. 2929 bis, ha inteso rafforzare la tutela dei creditori nei confronti dei debitori che pongano in essere atti di disposizione del proprio patrimonio con l'intento di ridurre le proprie garanzie patrimoniali.

Prima della novella, infatti, il creditore poteva esclusivamente agire per ottenere una sentenza di declaratoria d'inefficacia relativa degli atti di disposizione del patrimonio, commessi nei 5 anni precedenti l'esperimento dell'azione, con i quali il debitore avesse arrecato pregiudizio alle sue ragioni (il cd. eventus damni) e solo in presenza di alcune essenziali condizioni, quali:

1) la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (il cd. consilium fraudis);

2) e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore (la cd. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione (la cd. partecipatio fraudis).

Oggi, con l'introduzione dell'art. 2929 bis c.c., il creditore in caso di pregiudizi arrecati al creditore dal debitore mediante atti di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti a titolo gratuito e successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, direttamente ad esecuzione forzata nei confronti del terzo proprietario, senza avere preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, qualora trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

Non restano privi di tutela il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo i quali possono in ogni caso proporre opposiziona all'esecuzione ai sensi del titolo V del libro III del codice di procedura civile.

È opportuno evidenziare che il legislatore, per evitare disastrosi riverberi sul mercato immobiliare determinati dall'incertezza cui sarebbe stato diversamente sottoposto ogni trasferimento, ha scelto opportunamente di limitare la portata innovativa della norma ai soli atti a titolo gratuito e non anche a quelli a titolo oneroso, per i quali permane il solo strumento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e seguenti.

In ogni caso, quello fatto dal legislatore resta sicuramente un altro passo avanti sulla strada della tutela del ceto creditorio, sino ad oggi troppo trascurato.

Avv. Raffaele Sepe

con la collaborazione di Antonio Di Maggio

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