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Quando qualcuno muore e lascia dei beni si devono compiere tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del patrimonio del defunto agli eredi. Il legatario è la persona indicata dal testamento, e riceve beni determinati. L’erede riceve in quota tutti i beni della successione. Esso è indicato dalla legge e/o dal testamento.
Se non c’è testamento, gli eredi legittimi sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado. In mancanza di eredi legittimi i beni passano allo Stato.
Queste regole si applicano anche per l'eredità della persona che muore all’estero, purché si tratti di persona di nazionalità italiana, altrimenti si applica la legge dello Stato straniero al quale la persona apparteneva al momento della morte.
Il testamento é l’atto con cui una persona dispone a chi andranno i suoi beni quando avrà cessato di vivere. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio naturale. Il testamento si può revocare o modificare, con un nuovo testamento, oppure con una dichiarazione avanti ad un notaio; se il precedente testamento conteneva il riconoscimento di un figlio naturale, questa disposizione resta valida nonostante la revoca, ed ha effetto dal giorno della morte di chi ha fatto testamento. Per fare un testamento occorre avere compiuto i 18 anni ed essere capaci di intendere e di volere. Il testatore é colui che fa testamento.
Il contenuto del testamento viene reso noto dopo la morte del testatore, tramite un notaio, su richiesta di chiunque creda di avervi interesse. A prescindere dalle disposizioni del testamento, al coniuge, ai figli e agli ascendenti legittimi viene comunque riservata una quota dell’eredità, detta legittima; queste persone sono chiamate legittimari. La quota di eredità residua si chiama disponibile ed è quella di cui il testatore può liberamente disporre. Se l’erede menzionato nel testamento si rifiuta di riconoscere i diritti dei legittimari, i legittimari possono ricorrere al Giudice.
Le quote di eredità riservate ai figli, al coniuge e agli ascendenti sono: Se vi è un solo figlio: a lui è riservata la metà del patrimonio; l’altra metà è disponibile. Se vi è più di un figlio: sono loro riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali; un terzo è disponibile. Se vi è solo il coniuge: gli è riservata la metà del patrimonio; a lui spettano inoltre i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano (se di proprietà del defunto o comuni). Se vi sono coniuge e figli: se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo va al coniuge; se vi è più di un figlio, spetta loro la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali e al coniuge spetta un quarto. Se vi sono ascendenti legittimi e coniuge: al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto. Se vi sono solo ascendenti legittimi: è loro riservato un terzo del patrimonio. Se non vi sono figli, né coniuge, né ascendenti legittimi: si può disporre per testamento di tutta l’eredità.
I figli legittimi, naturali e adottivi hanno gli stessi diritti nella successione. Ma i figli legittimi, anziché attribuire ai naturali una quota dell’asse ereditario, possono soddisfarli in denaro o in beni immobili ereditari. Inoltre i figli adottivi non partecipano alla successione dei parenti dei genitori adottivi. Ai figli non riconoscibili (incestuosi) che hanno diritto al mantenimento, istruzione e educazione, spetta un assegno vitalizio a carico degli eredi, pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti o dichiarati figli naturali. Essi possono chiedere ed ottenere una liquidazione unica dell’assegno, in denaro o in beni ereditari.
Se vi era la comunione dei beni, la successione si apre sulla quota del defunto, cioè sul 50% dei beni che per legge rientrano nella comunione.
Nel caso di coniuge separato, se non è stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del non separato. Se è stata addebitata la separazione, non ha diritto ad una quota ereditaria, ma soltanto a un assegno vitalizio se godeva degli alimenti a carico del defunto.
Nel caso di nuovo matrimonio del vedovo, se il coniuge vedovo muore dopo essersi risposato, la moglie e gli eventuali figli hanno diritto, insieme ai figli del primo matrimonio, se ci sono, al patrimonio ereditario.
Il coniuge il cui matrimonio è stato annullato, non ha alcun diritto ereditario. Mentre il coniuge divorziato, in alcuni casi, ha diritti ereditari.
Quando si apre la successione ereditaria, gli eredi, sia legittimi sia testamentari, devono accettare l’eredità o con una dichiarazione scritta o implicitamente, compiendo atti di amministrazione del patrimonio ereditario. Chi non intende accettare l’eredità dovrà fare apposita dichiarazione di rinuncia, avanti a un notaio o al cancelliere della Pretura. In questo caso subentrano i suoi figli nella sua stessa posizione; è ciò che si chiama rappresentazione.
Anche i debiti vengono ereditati, e poiché i beni ereditari si unificano e si confondono con il patrimonio dell’erede, questo corre il rischio di pagare i debiti anche se superano il valore dell’eredità. Per evitare ciò, quando si è in presenza di debiti o di una situazione non troppo chiara, è bene accettare l’eredità "con beneficio di inventario", cosa che dà modo all’erede di mantenere il suo patrimonio separato e di pagare i debiti ereditari solo nei limiti dell’attivo. Questa prassi deve essere sempre seguita quando fra gli eredi vi sono minori.
Si procede all’inventario dopo l’apposita domanda presentata al Pretore, viene nominato un notaio o un cancelliere che deve redigere l’inventario elencando tutto quello che fa parte dell’eredità, con descrizione degli immobili, stima dei mobili, indicazione delle somme di denaro, dei crediti, dei debiti, di tutte le attività e passività. Chi, interessato a una eredità, teme che alcuni beni o documenti possano essere sottratti o confusi, può chiedere, con ricorso d’urgenza al Pretore, l’apposizione dei sigilli, cioè la chiusura dei luoghi dove si ritiene siano conservati beni o documenti ereditari. Seguirà poi la rimozione dei sigilli e la redazione dell’inventario.
La denuncia di successione si fa entro il termine di 6 mesi dal decesso, gli eredi devono presentare all’Ufficio del registro del luogo dove era stabilito l’ultimo domicilio del defunto la denuncia di successione, con l’elencazione di tutto ciò che compone l’eredità. Ciò si fa compilando appositi moduli. Dopo gli accertamenti fiscali, verrà pagata l’imposta di successione, la cui aliquota varia in relazione al grado di parentela fra l’erede e il defunto e in relazione al valore delle quote ereditarie.
Per quanto riguarda la divisione dei beni ereditari, la prima operazione necessaria è la "formazione della massa ereditaria", che consiste nella elencazione di tutte le attività e passività del defunto. Sono compresi anche quei beni che il defunto aveva donato in vita ai discendenti o al coniuge (collazione), a meno che non si tratti di donazioni di modesto valore. Si procede quindi alla stima dei beni singoli, con riferimento ai prezzi correnti di mercato, e quindi alla formazione di porzioni corrispondenti alle quote di ciascun erede. Ogni porzione, salvo diversi accordi, deve comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti, in proporzione alle rispettive quote. Se ciò non è possibile, la differenza viene compensata in denaro. I beni che un erede ha ricevuto in vita vengono considerati nella sua quota. Se vi sono immobili essi vanno per intero ai coeredi che hanno diritto a una quota maggiore con conguaglio in denaro per gli altri; oppure si procede alla vendita e si divide il ricavato. L’assegnazione di porzioni uguali viene effettuata con estrazione a sorte.
Un coerede può vendere la sua quota o singoli beni che ne fanno parte, ma è obbligato a comunicarlo agli altri che hanno diritto di prelazione, cioè la precedenza nell’acquisto, a parità di condizioni. |